Con gli ultimi interventi normativi indicati dalla sezione 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegni a costi fissi non coperti” si è scelto di consentire alle imprese di sfruttare al massimo l’innalzamento dei massimali degli aiuti di Stato fruibili. Questa quanto con l’ultima modifica del Temporary Framework, prorogato al 31 dicembre 2021.
Prevista, inoltre, l’applicazione ai gruppi societari della definizione di impresa unica contenuta nella disciplina UE sugli aiuti di Stato “de minimis“.
Il decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021, convertito in l. n. 69/2021), nei commi da 13 a 17 art. 1, disciplina le condizioni per fruire degli aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione UE.
Queste disposizioni consentono alle imprese di fruire degli aiuti individuati nel comma 13 tramite il rimando alla specifica norma di legge che li contempla.
In particolare, lo scopo che il legislatore italiano si è posto con queste norme è quello di consentire alle imprese beneficiarie di poter accedere agli aiuti previsti dalla sezione 3.12, qualora i massimali indicati nella sezione 3.1 si fossero rivelati insufficienti.
Ai sensi art. 2, par. 20, del Temporary Framework “Le misure temporanee di aiuto di cui alla presente comunicazione possono essere cumulate conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche della stessa. Le misure temporanee di aiuto di cui alla presente comunicazione possono essere cumulate con gli aiuti previsti dai regolamenti “de minimis” o dai regolamenti di esenzione per categoria a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti“.
Come sempre accade in questi casi, la reale e concreta possibilità per le imprese di accedere alle diverse misure di sostegno, rilevanti e fondamentali in alcuni casi in questo particolare momento storico, sia in termini di aiuti “diretti” che “indiretti” per la platea dei beneficiari dipenderà molto dalla conoscenza ed applicazione corretta delle norme e delle modalità operative che ne disciplinano l’applicazione.