Il 31 Dicembre 2021 scade l’attuale limite all’utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore in Italia, introdotto per incentivare le transazioni digitali e per contrastare l’evasione fiscale.
Dal 2022 si dimezza l’attuale soglia che passa da €2.000 a €1.000, applicata ad ogni tipologia di pagamento e alle donazioni.
Il riferimento di legge primario è il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (articolo 18), in base al quale il divieto di superamento della soglia si applica al “trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche“.
Fanno eccezione i pagamenti ed i prelievi effettuati per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica.
Per denaro contante si intendono: banconote, monete e titoli al portatore, assimilati al contante.
Gli strumenti alternativi al contante sono: assegno, bonifico, addebito diretto, carte di pagamento e servizi di pagamento via Internet (E-Payments) o su dispositivi portatili (M-Payments).
Superare questa soglia espone a rischi di contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate e di ricaduta nell’ambito di applicazione della normativa sull’antiriciclaggio, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, secondo cui il minimo edittale diventa di:
- minimo €1.000 per le trasgressioni (fino al 2021 è di €2.000);
- sanzione da 5.000 euro per le violazioni di importo superiori a €250.000;
- chi non comunica l’irregolarità essendo tenuto a farlo, paga una sanzione da €3.000 a €15.000.