Sugli aiuti di Stato ricevuti durante l’emergenza Covid prende forma l’autocertificazione con cui andrà attestato il rispetto dei limiti fissati dal Temporary Framework comunitario. Il meccanismo è scritto nel decreto definito per attuare l’articolo 1 del primo decreto Sostegni; e disciplina anche le modalità di restituzione dei fondi in eccesso. Oggetto dei calcoli saranno le dieci principali forme di sostegno riconosciute, nel periodo maggio 2020 – maggio 2021. I limiti generali si basano sugli €800 mila per impresa singola, €120 mila per i settori della pesca e dell’acquacoltura e €100 mila nel caso dell’agricoltura. Queste soglie riguardano il periodo 19 marzo 2020 – 27 gennaio 2021. Da quella data il tetto si alza a €1,8 milioni per impresa singola, €270 mila e €225 mila i tetti per pesca e agricoltura.
Nel complesso quadro dei vincoli entrano poi i due limiti più alti: il tetto a 3 milioni di euro per gli aiuti dal 27 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021 e 10 milioni dal 28 gennaio 2021 fino alla fine dell’anno. I beneficiari dovranno certificare la flessione di almeno il 30% subita dal proprio fatturato «nel periodo rilevante per la spettanza della singola misura» o in un periodo ammissibile di almeno un mese compreso fra il 30 marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Il secondo elemento chiave da attestare riguarda l’altro vincolo generale, che impedisce agli aiuti di Stato di superare il 70% dei costi fissi non coperti, parametro che sale al 90% nel caso delle micro e piccole imprese. Su questo punto entrano in gioco complessi parametri di calcolo, che sono dettagliati dal decreto.
L’arrivo del decreto ministeriale, atteso domani sui tavoli della Conferenza StatoCittà per il via libera, apre la strada alla sanatoria degli avvisi bonari. Si attende il modello di certificazione che dovrà essere approvato con provvedimento del direttore delle Entrate.