All’epoca dell’investimento il testo non era citato dalle norme e dalla prassi

Gli atti di recupero emessi con riferimento al credito d’imposta ricerca e sviluppo sono illegittimi se fanno riferimento al Manuale di Frascati – almeno sino al 2019 – e se le contestazioni tecniche non risultano avvalorate dal parere del ministero dello Sviluppo economico. Queste sono alcune delle motivazioni contenute nella decisione n. 549/04/2022 della Ctp di Bologna (presidente D’Orazi, relatore Casaccia) e che confermano le tesi di una quota rilevante della giurisprudenza di merito sul tema (si veda Il Sole 24 Ore del 27 giugno scorso). Tutto ciò, peraltro, mentre il decreto Aiuti ter sposta di un mese, dal 30 settembre al 31 ottobre, la scadenza per il riversamento spontaneo.

Ad una società di capitali era stato contestato per l’anno 2018 l’esistenza del credito d’imposta, in quanto l’attività svolta non avrebbe avuto i requisiti richiesti dalla disciplina, in particolare sarebbe stata priva degli «elementi di novità e creatività apportati rispetto alle conoscenze già disponibili nel settore e le eventuali incertezze scientifiche o tecnologiche da superare», alla luce del Manuale di Frascati.

La Ctp ha accolto il ricorso sulla base di una serie di motivazioni e richiamando altra giurisprudenza. In primo luogo è stato rimarcato come la traduzione in italiano del Manuale, autorizzata dall’Ocse, sia stata ufficializzata il 7 dicembre 2021, per cui, al momento in cui la società ha sostenuto le spese, non era disponibile per il contribuente una corretta identificazione della fonte di integrazione normativa posta ora a base dell’accertamento. Inoltre, il Manuale non è mai comparso nella disciplina del credito d’imposta (come, invece, accaduto con l’articolo 1, comma 200, della legge 160/2019, in vigore per le spese sostenute dal 2020 in poi) né è stato citato da alcuna prassi amministrativa riferita al beneficio prima del 2019, il che fa escludere l’applicazione retroattiva.

Risulta inoltre decisiva la mancata richiesta da parte delle Entrate del parere del Mise, prima di emettere l’atto di recupero: se è vero che l’articolo 8 del Dm 27 maggio 2015 indica tale richiesta non come atto obbligatorio ma come opportunità, il tenore letterale della norma induce senza dubbio a limitare la discrezionalità tecnica dell’Agenzia in materia (per tutte: Ctp Vicenza 365/03/2021, Ctp Ancona 392/02/2021, Ctp Napoli 4988/30/2022; Ctp Roma 5918/22/2022). Non è condivisibile il concetto che è meritevole del bonus solo l’innovazione per l’intero settore di appartenenza, essendo sufficiente che si tratti dell’ottenimento di conoscenze e capacità non disponibili in precedenza (Ctp Aosta 46/01/2021 e Ctr Valle d’Aosta 22/01/2022).

Pertanto, il credito (che, peraltro, anche accogliendo le tesi dell’ufficio, sarebbe da qualificarsi «non spettante» e mai «inesistente», come definito dalla Cassazione nelle

sentenze 34444/2021 e 7615/2022) è stato legittimamente compensato.

 

© Fonte Ufficiale

Il Sole 24 Ore

Articolo di: Giorgio Gavelli

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