Previsto il requisito del calo dei ricavi del 40% nel 2021 rispetto al 2019
Continua l’attività delle Entrate per consentire l’attribuzione dei contributi a fondo perduto previsti dalle norme emergenziali. Con il provvedimento 423342 del 18 novembre è stato approvato il modello «istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per ristoranti, bar e altri settori in difficoltà» previsto dall’articolo 1-ter, comma 2-bis Dl 73 del 25 maggio 2021.
Le risorse stanziate ammontano a 40 milioni di euro e spettano alle imprese operanti in alcuni settori economici particolarmente danneggiati dall’emergenza da Covid-19: ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar, catering, organizzazione di feste e cerimonie e piscine (codici Ateco 2007 96.09.05 o 93.11.2 o appartenente a uno dei gruppi di codici Ateco 2007 56.10, 56.21 o 56.30).
Ulteriore condizione per essere considerata impresa in difficoltà è quella di aver subito una riduzione dei ricavi del periodo di imposta 2021 non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del periodo di imposta 2019. Gli importi dei ricavi sono determinati secondo le regole fiscali (articoli 85, comma 1, lettera a) e b) Tuir).
Per le imprese costituite nel 2020, che non continuano l’attività di un soggetto deceduto o cessato, la riduzione del 40% va determinata tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita Iva rispetto all’ammontare medio mensile del 2021.
Le imprese, per accedere al contributo, devono risultare regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese alla data di presentazione dell’istanza e devono avere sede legale o operativa ubicata sul territorio italiano.
La trasmissione dell’istanza può essere effettuata a partire dal 22 novembre ma non sarà un click day.
La ripartizione dei fondi avverrà dopo il termine ultimo per la presentazione delle istanze, il 6 dicembre 2022, per il 70% in egual misura a tutti i soggetti che hanno validamente presentato la richiesta per il contributo; il 20% delle risorse finanziarie sono ripartite tra le imprese beneficiarie che nel 2019 avevano un ammontare di ricavi superiore a 400mila euro e il restante 10% è ripartito, in aggiunta alle precedenti assegnazioni, per le imprese con un ammontare di ricavi 2019 superiori a un milione di euro.
L’ammontare del contributo riconosciuto a ogni impresa sarà pari al minore tra l’importo determinato a seguito della ripartizione percentuale il residuo di aiuti ancora fruibili nei limiti del regime “de minimis” che dovrà essere indicato nell’istanza con dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Vanno attestati gli aiuti “de minimis” la cui registrazione nel Rna è avvenuta o avverrà nel triennio 2022-24 relativi all’esercizio finanziario in corso e ai due precedenti.
© Tutti i diritti sono riservati a Il Sole 24 Ore
Scritto da Gianluca Dan