Zes, agevolazioni in base alla «quota» di inclusione
QUESITO: Nell’ambito degli interventi urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, il Dl 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, ha previsto e disciplinato la possibilità di istituzione delle zone economiche speciali (Zes), all’interno delle quali le imprese, già operative o di nuovo insediamento, possono beneficiare di agevolazioni fiscali e di semplificazioni amministrative.
Per verificare se un immobile sia sito in area Zes, l’unico modo è quello di cercare i relativi dati catastali all’interno degli elenchi dei Comuni (o delle loro porzioni) inclusi nelle Zes. Tali elenchi si dividono in particelle incluse e particelle parzialmente incluse.
Volendo un’impresa agevolare con credito d’imposta del 45% l’acquisto di un immobile strumentale alla propria attività, sito in area Zes, e i cui dati catastali risultano presenti esclusivamente nell’elenco delle “particelle parziali” – con “percentuale di copertura particella” pari (per esempio) al 96 per cento – come andrebbe interpretata tale percentuale ai fini dell’agevolazione di cui sopra?
RISPOSTA: Sulla questione oggetto del quesito si è espressa l’agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 132 del 23 gennaio 2023. In particolare, l’Agenzia ha chiarito che «la circostanza che una struttura produttiva sia ubicata su “particelle parzialmente incluse” nell’area della Zes non sia di per sé ostativa all’accesso al credito d’imposta in questione. Tuttavia, in relazione alle “particelle parzialmente incluse”, in coerenza con la ratio delle disposizioni in esame che è quella di creare condizioni favorevoli per lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché per l’insediamento di nuove imprese, anche attraverso una fiscalità di vantaggio e della stretta connessione con il territorio specifico di riferimento, devono ritenersi agevolabili esclusivamente quegli investimenti ”localizzati”, anche parzialmente, in strutture produttive ricadenti nelle porzioni di particelle incluse nella Zes. Qualora l’investimento agevolabile, dunque, sia realizzato da soggetti operanti su territorio parzialmente incluso in una Zes, il bonus qui in esame compete solo per le spese riferibili alla parte effettivamente localizzata nella stessa Zes. Resta fermo che il contribuente ha l’onere di mantenere evidenza della quota di spese riferibile ai predetti interventi in termini di fatturazione o a mezzo di un’apposita attestazione rilasciata dall’impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, che indichino gli importi riferibili alla porzione di intervento localizzata nella Zes (ossia, dell’investimento agevolabile) utilizzando in entrambe le ipotesi criteri oggettivi… e, quindi, dimostrabili in sede di eventuale verifica da parte dell’amministrazione finanziaria».
A cura di Stefano Mazzocchi