I contributi a fondo perduto arriveranno fino a 400mila euro a beneficiario. Risorse in campo per 130 milioni di euro. Il via libera alle domande scatterà il decimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto sul sito MiSe.
Contributi a fondo perduto fino a 400mila euro e garanzie fino al 90% a copertura di qualsiasi forma di finanziamento. Sono queste le misure straordinarie messe in campo per il 2022 da un nuovo decreto del ministero dello Sviluppo economico per contrastare le ripercussioni economiche negative subìte dalle imprese italiane, a causa della guerra in Ucraina e delle sanzioni imposte dall’Ue. Il tutto in attuazione dell’art. 18, comma 5 del decreto legge n. 50/2022 (dl «Aiuti»).
Le domande per ottenere le agevolazioni potranno essere presentate a partire dalle ore 12:00 del decimo giorno successivo dalla data di pubblicazione del decreto (datato 9 settembre 2022) sul sito del MiSe (www.mise.gov.it) ed entro e non oltre il 30° giorno successivo alla medesima data di pubblicazione.
Nello specifico sono previsti contributi a fondo perduto fino a 400mila euro a favore delle imprese che hanno subito cali di fatturato di almeno il 30% a causa della contrazione della domanda, dell’interruzione di contratti e progetti esistenti e della crisi nelle catene di approvvigionamento. Le risorse stanziate per complessivi 130 mln di euro andranno ad alimentare il «Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina», appositamente istituito a sostegno delle aziende che negli ultimi due anni hanno avuto rapporti commerciali con l’Ucraina, la Russia e la Bielorussia.
Requisiti per ottenere le sovvenzioni. Per incassare i contributi a fondo perduto del Fondo crisi Ucraina le imprese devono soddisfare due parametri. Devono, cioè:
- aver realizzato negli ultimi due anni vendite di beni o servizi, acquisti compresi, nei confronti di Ucraina, Federazione russa e Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato;
- aver incrementato del 30% rispetto al corrispondente periodo 2019, il costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati del trimestre antecedente il 18/05/2022;
Le imprese costituite dall’1/1/2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo del 2021, devono aver subito nel corso del trimestre antecedente il 18/05/2022 un calo di fatturato del 30% rispetto all’analogo periodo 2019.
Calcolo del contributo. I contributi saranno determinati applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio dei ricavi relativi al trimestre anteriore all’entrata in vigore del decreto e l’ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019.
Le percentuali sono le seguenti:
a) 60% per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a 5 mln;
b) 40% per i soggetti con ricavi 2019 superiori a 5 mln e fino a 50 mln;
c) per le imprese costituite dal primo gennaio 2020 il periodo di imposta di riferimento di cui alle lettere a) e b) è quello relativo all’anno 2021.
Le sovvenzioni non potranno comunque superare l’ammontare massimo di 400mila euro a beneficiario, nel rispetto dei limiti previsti dal Temporary framework sugli aiuti di stato dell’Unione europea.
Misure per la liquidità. Per favorire l’accesso al credito delle imprese, fino al 31 dicembre 2022 gli istituti di credito potranno ottenere da Sace e dal Fondo pmi garanzie fino al 90%, a copertura di qualsiasi forma di finanziamento per le aziende, inclusa l’apertura di credito documentaria finalizzata a supportare le importazioni verso l’Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari a causa dalla crisi attuale.
Le garanzie copriranno, a prima richiesta, il capitale, gli interessi e gli oneri accessori fino all’importo massimo garantito.
Il decreto MiSe non consente il cumulo di agevolazioni sulle stesse spese, ma lo permette con altri aiuti, ai sensi e nei limiti di quanto previsto del punto 39 del quadro temporaneo sugli aiuti di stato.
La revoca dell’agevolazione scatterà in caso di: assenza di uno o più requisiti, o documentazione incompleta o irregolare; superamento di limiti e condizioni di cumulo; mancato svolgimento dei controlli per colpa del beneficiario; cessazione dell’attività.
Il testo del decreto su www.italiaoggi.it