L’Agenzia delle Entrate ha reso note modalità e termini per la richiesta del contributo “Sostegni” e “Sostegni-bis alternativo” da parte dei soggetti che hanno conseguito nel 2019 ricavi o compensi compresi fra €10 milioni e €15 milioni.
La domanda deve essere inoltrata dal 14 Ottobre 2021 ed entro il 13 Dicembre 2021 mediante il portale dell’Agenzia delle entrate.
Per l’accesso ai contributi i requisiti sono i seguenti:
- Un calo di minimo 30% tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e 2019;
- Un calo di minimo 30% tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° Aprile 2020 – 31 Marzo 2021 e 1° Aprile 2019 – 31 Marzo 2020.
Non possono accedere ai contributi:
- i soggetti la cui partita Iva non risulti attiva alla data di entrata in vigore dei rispettivi decreti-legge;
- gli enti pubblici;
- gli intermediari finanziari;
- le società di partecipazione.
Sarà concesso un contributo massimo di €150.000, determinato come segue:
- Per i soggetti che intendono beneficiare del contributo “Sostegni”, al valore della differenza fra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 rispetto al 2019, si applicherà la percentuale del 20%, nel rispetto del contributo minimo (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per soggetti diversi). In tal caso sarà erogato anche il contributo di cui ai commi 1-3 dell’articolo 1 del decreto legge 25 Maggio 2021, n. 73, qualora ne ricorrano le condizioni;
- Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019 nel caso in cui la differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi fra il 2020 e il 2019 risulti positiva o pari a zero, il contributo è pari al minimo. Nel caso in cui la differenza risulti negativa, a tale differenza si applicherà il 20%, nel rispetto del contributo minimo;
- Per i soggetti che intendono beneficiare del contributo “Sostegni” e “Sostegni Bis alternativo”, al valore della differenza fra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° Aprile 2020 – 31 Marzo 2021 e 1° Aprile 2019 – 31 Marzo 2020 si applicherà il 20%;
- Per i soggetti che intendono beneficiare del contributo “Sostegni Bis alternativo”, al valore della differenza fra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° Aprile 2020 – 31 Marzo 2021 e 1° Aprile 2019 – 31 Marzo 2020 si applicherà il 30%.