Dalle agevolazioni Ppc, all’esenzione Imu per i terreni, al diritto di prelazione fino al Psr.
Si definisce imprenditore agricolo professionale (Iap) chi, in possesso di competenze e conoscenze professionali, dedica alle attività agricole di cui all’articolo 2135 del Codice Civile almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e ricava dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro (la percentuale del 50% si riduce alla metà in caso di attività svolta in zone svantaggiate).
Il conseguimento della qualifica IAP comporta, per i soggetti iscritti nella gestione previdenziale, il riconoscimento di alcune agevolazioni. Si analizzano di seguito alcuni tra i principali vantaggi, con particolare attenzione a quelli connessi a disposizioni di carattere fiscale.
L’introduzione di questa qualifica è avvenuta con il Dlgs. 99/2004 e può essere estesa anche alle società agricole purché in possesso di specifici requisiti indicati dal Decreto stesso. In particolare, possono conseguire la qualifica di IAP le società che soddisfano due requisiti: lo statuto prevede come oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’articolo 2135 CC e almeno un socio sia in possesso della qualifica Iap. Più precisamente, con riferimento a questo secondo requisito, la norma richiede che la qualifica di imprenditore agricolo professionale sia posseduta:
- da almeno un socio nel caso di società di persone (accomandatario se società in accomandita semplice);
- da un amministratore nel caso di società di capitali (che sia anche socio nel caso di società cooperative).
1) Piccola Proprietà Contadina | I soggetti in possesso della qualifica di Iap possono acquistare terreni ad uso agricolo pagando l’imposta catastale dell’1% e l’imposta di registro e ipotecaria in misura fissa. Inoltre gli atti sono esenti dall’imposta di bollo e gli onorari notarili sono ridotti alla metà.L’origine di questa agevolazione è da ricercarsi nella Legge 604/1954 che ha introdotto una normativa per favorire la formazione e l’arrotondamento della Piccola Proprietà Contadina (PPC) e che è stata oggetto di numerose proroghe nel corso degli anni.
Lo Iap che acquista un terreno beneficiando di questa normativa deve però impegnarsi a coltivare direttamene lo stesso per almeno 5 anni; la cessione del terreno o l’interruzione della coltivazione prima che sia decorso il quinquennio comporta, infatti, la decadenza dal beneficio e la restituzione delle maggiori imposte. Tali ipotesi di decadenza trovano giustificazione nella volontà del legislatore di agevolare la formazione e lo sviluppo della proprietà coltivatrice, finalità che viene meno con la vendita anticipata del fondo oppure con la cessazione della coltivazione diretta. L’Agenzia delle Entrate ha tuttavia individuato alcune ipotesi in cui non scatta la decadenza poiché la finalità della norma non viene meno: a) in presenza di affitto del fondo acquistato a favore di una società agricola costituita dallo stesso Iap, il coniuge ed i parenti entro il terzo grado; b) il conferimento del fondo in una società agricola in accomandita semplice, della quale lo Iap sia socio accomandatario e gli altri soci siano il coniuge ed un figlio. |
2) Imposta Municipale Propria | Gli Iap sono esonerati dal versamento dell’Imposta Municipale Propria sui terreni da loro posseduti e condotti, indipendentemente dalla ubicazione degli stessi.Il presupposto dell’Imu è il “possesso di immobili”, quindi vi rientrano anche i terreni; tuttavia, per quelli agricoli, il legislatore ha previsto alcune esenzioni.
Per la generalità dei contribuenti, l’Imu non si applica sui terreni ubicati nei comuni montani individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993; invece, a decorrere dal 2016, i soggetti in possesso della qualifica di Iap o di coltivatore diretto, iscritti nella previdenza agricola, sono esonerati, senza necessità di verificare l’ubicazione degli stessi. Si ricorda, inoltre, si considerano non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (o coltivatori diretti) iscritti nella gestione previdenziale agricola sui persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali. In questa ipotesi, quindi, il terreno, pur essendo qualificato come edificabile, si considera agricolo e, di conseguenza, è assoggettato alle disposizioni previste per questi ultimi ai fini Imu (quindi esenzione). Si precisa che tale agevolazione trova applicazione anche per i terreni in comproprietà di più persone, ma condotti anche da un solo comproprietario in possesso dei requisiti di Iap (o coltivatore diretto). In questo caso il terreno viene considerato agricolo per l’intera superficie; i proprietari in possesso della qualifica di coltivatore diretto o Iap potranno godere della esenzione, gli altri, invece determineranno l’Imu con le regole ordinarie, ciascuno per la propria quota. |
3) Diritto di prelazione | Lo Iap gode del diritto di prelazione con riferimento all’acquisto di terreni confinanti, a condizione che sul fondo per il quale intende esercitare la prelazione non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti.La prelazione è un diritto che, a parità di condizioni, attribuisce al titolare una posizione di preferenza rispetto ad altri soggetti, ai fini della stipula di un contratto. Pertanto, godere del diritto di prelazione nell’acquisto di un terreno significa “avere precedenza” nell’acquisto, rispetto ad altri soggetti privi del medesimo diritto.
Il diritto di prelazione è, inoltre, soggetto ad una serie di vincoli tra cui l’obbligo di condurre il fondo confinante da almeno due anni. Va evidenziato il beneficio della prelazione è previsto soltanto per i terreni confinanti mentre non trova applicazione (a differenza di quanto accade per i soggetti in possesso della qualifica di Coltivatore Diretto) per i terreni che un IAP coltiva direttamente in qualità di affittuario |
Imposte dirette | Per il triennio 2017 – 2019, gli Iap iscritti nella previdenza (nonché i coltivatori diretti) non pagano l’Irpef sui redditi dei terreni da loro posseduti e condotti. L’agevolazione riguarda, quindi, sia il reddito dominicale che agrario per i proprietari conduttori, mentre si applica sul solo reddito agrario per coloro che conducono terreni in affitto.Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, l’esonero si applica anche ai soci delle società semplici, in possesso delle predette qualifiche ed in regola con la iscrizione alla previdenza agricola.
Restano, invece, esclusi i soci delle società in nome collettivo o società in accomandita semplice che hanno esercitato l’opzione per la tassazione catastale (articolo 1, comma 1093, legge n. 296 del 2006) in quanto il reddito, sebbene determinato in base alle risultanze catastali, continua ad avere natura di reddito di impresa. L’agevolazione non si estende nemmeno alle società a responsabilità limitata (anche se in possesso della qualifica di IAP) in quanto la norma fa riferimento soltanto all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e non anche all’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRES). |
5) Altre | Gli IAP, inoltre, fruiscono anche di altre agevolazioni per l’accesso ai Piani di Sviluppo Rurale, per il pagamento degli oneri di urbanizzazione, nel versamento dei contributi nonché in caso di esproprio. |