Le informazioni riguardanti il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese e quello per gli investimenti effettuati dal 16 Novembre 2020 al 31 Dicembre 2020 vanno comunicati al Mise, rispettivamente, entro il 31 Dicembre e il 30 Novembre 2021.
Le informazioni vanno trasmesse tramite Pec all’indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it secondo lo schema allegato al decreto del 6 Ottobre scorso.
Devono essere comunicati:
- nel frontespizio, i dati anagrafici ed economici dell’impresa che si avvale del credito d’imposta, inclusa l’appartenenza a un gruppo;
- nelle due sezioni apposite, rispettivamente, le informazioni sugli investimenti in beni materiali di cui all’allegato A alla legge n. 232 del 2016 e gli investimenti in beni immateriali di cui all’allegato B alla legge n. 232 del 2016. Per ciascuna delle voci, il beneficiario deve indicare la tipologia di investimenti effettuata, distinguendo “A” e “B”, e il costo agevolabile.
L’impresa è tenuta a comunicare l’eventuale fruizione di altre sovvenzioni pubbliche nella sezione dedicata del modello.
La suddivisione degli investimenti va coordinata con i chiarimenti forniti dalla circolare 9/E/2021 delle Entrate relativamente alla corretta gestione delle ipotesi di sovrapposizione delle discipline agevolative. Il coordinamento va fatto distinguendo il caso degli investimenti per i quali alla data del 15 Novembre 2020 sia stato effettuato l’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20%, dal caso invece degli investimenti per i quali a quella data non risultino verificate tali condizioni.
Nel primo caso gli investimenti, se completati entro il 30 Giugno 2021, rientrano nella legge di Bilancio 2020. Nel secondo caso l’investimento rientra nella legge di Bilancio 2021.
Si ricorda che il mancato invio del modello non determina effetti, in sede di controllo del Fisco circa la corretta applicazione della disciplina. L’invio del modello di comunicazione non costituisce presupposto per l’applicazione del credito d’imposta; le informazioni hanno finalità valutative.