Anche i professionisti rientrano tra chi può usufruire del credito di imposta Industria 4.0 per i propri investimenti in beni strumentali nuovi.
Attenzione però il bonus vale solo con riferimento ai beni ordinari, diversi cioè da quelli interconnessi.
Il credito è quello introdotto dalla legge 178/2020 con i commi 1051 e seguenti che spetta a fronte dell’acquisto di beni strumentali (con esclusione dei veicoli, dei beni che hanno un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%, di fabbricati e costruzioni nonché di alcuni beni gratuitamente devolvibili di imprese che operano in specifici settori).
Anche se l’incentivo è di portata limitata vale la pena di analizzarlo in dettaglio, soprattutto perché è retroattivo e di facile gestione.
Gli investimenti agevolabili possono essere ricompresi in tre gruppi, caratterizzati da una diversa misura del credito spettante, da un diverso limite di spesa e (in alcuni casi), un diverso arco temporale per effettuare l’investimento.
Per gli investimenti di beni generici effettuati nel periodo dal 16 novembre del 2020 al 31 dicembre del 2021, il credito di imposta spetta in misura pari al 10% del costo nel limite massimo di due milioni di euro per i beni materiali e un milione di euro per quelli immateriali.
Se l’investimento riguarda strumenti e dispositivi tecnologici destinati al lavoro agile, la misura del credito è aumentata al 15 per cento.
Attenzione al meccanismo di recapture: se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. L’eventuale credito già utilizzato deve essere versato entro il termine del versamento delle imposte dell’anno in cui si verifica la perdita del beneficio, senza sanzioni e interessi.